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Coronavirus, affitti a rischio!

Perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei due genitori, una sua propria condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un’obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l’esclusione della modalità dell’affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all’interesse del figlio dell’adozione del modello legale prioritario di affidamento.

Il disinteresse mostrato dal genitore all’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, che può desumersi anche dal comportamento processuale dello stesso, per esempio dal fatto che sia rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all’assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo ad un solo genitore, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali la salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido superesclusivo che ben può essere disposto anche d’ufficio (Tribunale Milano sez. IX, 20/06/2018 n. 6910).
La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone in realtà solo l’esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, potendo ricorrere al giudice in caso di assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse.
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