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L’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.): fattispecie penale, conseguenze e possibili rimedi.

Negli ultimi giorni si è assistito, purtroppo, ad un incremento esponenziale delle denunce ex art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità) dovuto alla mancata osservanza da parte di alcuni delle disposizioni restrittive, in materia di libera circolazione delle persone, decise dal Governo italiano per tentare di contenere la pandemia generata dal virus SARS-CoV2.

Nello specifico l’Esecutivo attraverso l’emanazione del decreto – legge 23 febbraio 2020 n. 6 ha espressamente stabilito che coloro i quali non si atterranno alle misure di contenimento previste dal medesimo incorreranno nella commissione del reato previsto e punito dall’ art. 650 Codice penale.

Tale fattispecie criminosa rientra nel novero dei reati contravvenzionali, ovvero di quei reati c.d. “minori” puniti dal Legislatore con la sanzione dell’arresto e/o dell’ammenda, e persegue la finalità di proteggere l’ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento della convivenza civile contro l’inosservanza individuale dei provvedimenti legalmente emessi da un’Autorità pubblica.

La norma, inoltre, ha natura residuale e sussidiaria in quanto può trovare effettiva applicazione solo qualora l’inosservanza del provvedimento dell’Autorità non sia già oggetto di specifica sanzione da parte di altre norme penali, processuali od amministrative ex art. 15 Codice penale.

Orbene, dato l’elevato numero di denunce depositate presso le Procure della Repubblica e data l’esiguità della sanzione penale, che prevede fra l’altro nel caso di specie l’alternatività fra la sanzione coercitiva dell’arresto e quella pecuniaria dell’ammenda, la maggior parte delle denunce si tramuteranno in decreti penali di condanna, ove il GIP richiederà al trasgressore di pagare una determinata somma di denaro entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento giudiziale, ovvero fare opposizione alla stessa ex art. 641 c.p.p..
Il consiglio giuridico che può essere dato in questo caso è quello di non pagare immediatamente l’ammenda, presentando piuttosto nei 15 giorni a disposizione presso l’Ufficio del GIP l’istanza di opposizione con pedissequa richiesta di oblazione o di patteggiamento (solo qualora la richiesta di oblazione venga rigettata).

Difatti, pagando l’ammenda o non presentando opposizione alcuna al decreto penale nel termine sopradetto, il procedimento penale si chiude e la pena diviene definitiva, comportando che il soggetto risulterà a tutti gli effetti di legge condannato penalmente, con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano.

Invece, tramite l’istituto dell’oblazione il trasgressore viene eventualmente ammesso dal Giudice a pagare una sanzione pecuniaria pari alla metà del massimo edittale (escluse le spese processuali) e, soprattutto, il reato risulterà immediatamente estinto non comparendo perciò nel Casellario giudiziale del trasgressore, evitando così ulteriori effetti indesiderati.

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