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Medici: come difendersi dalle richieste risarcitorie.

I dati ufficiali parlano di oltre 35.000 azioni legali, sia civili che penali, avviate ogni anno nei confronti dei medici e delle strutture sanitarie.

I dati ufficiali parlano di oltre 35.000 azioni legali, sia civili che penali, avviate ogni anno nei confronti dei medici e delle strutture sanitarie.

Tre sono i maggiori filoni sui quali si basano le azioni, il primo è quello del presunto errore chirurgico, il secondo è quello del presunto errore diagnostico ed infine c’è il presunto errore terapeutico.
Molto spesso il paziente procede direttamente con la denuncia/querela perché ciò comporta assenza di esborsi economici ed evita indagini particolari, lasciando che ad operare in tal senso sia la Procura della Repubblica.
Però, circa l’80 % dei pazienti agisce anche con la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni direttamente nei confronti del medico, il quale si trova nella necessità di approntare al meglio la propria difesa anche al fine di dissuadere il paziente dal procedere giudizialmente. 
Con la legge Gelli-Bianco, sarà più agevole organizzare la difesa del medico tenuto conto del fatto che, al di fuori dei casi in cui il paziente sia legato al professionista da un rapporto contrattuale, il criterio attributivo della responsabilità civile al medico ed agli altri esercenti la professione sanitaria, va individuato in quello della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con tutto ciò che ne consegue sia in tema di riparto dell’onere della prova (che graverà sul paziente) sia in tema di prescrizione (non più decennale, bensì quinquennale).
Ulteriore elemento che può disincentivare le azioni risarcitorie nei confronti del medico è anche la previsione dell’art. 8 della legge sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie il quale prevede che: “chi intende esercitare un’azione innanzi al Giudice Civile relativa ad una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto, preliminarmente, a proporre ricorso ai sensi dell’art. 969 – bis c.p.c. dinanzi al Giudice competente”.
Insomma, oggi l’esercente la professione sanitaria dispone di una normativa sicuramente non penalizzante e che gli consente di difendersi al meglio al fine di dimostrare la correttezza del proprio operato.
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