Il fondo di garanzia per le vittime della strada, disciplinato dagli artt. 283 e seguenti del Codice delle assicurazioni private, è stato istituito al fine di garantire un giusto risarcimento dei danni, causati a cose o a persone, in seguito a un incidente provocato da veicoli non coperti da polizza assicurativa oppure che non è stato possibile identificare. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il conducente, dopo l’incidente, riesca a darsi alla fuga senza consentire al danneggiato di annotarsi gli estremi della targa.
Il Fondo di garanzia opera sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, in particolare, nelle ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo:
1. non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro 500 e per la parte eccedente i 500 Euro;
2. non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
3. assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
4. messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.
La Compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procede ad identificare il responsabile del sinistro e a richiedere a quest’ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato.
Se il danneggiante non procede spontaneamente al pagamento, la Compagnia designata può procedere nei suoi confronti per il recupero coattivo della somma.